Raccomandata A.R.
Al Sig. Nichi
Vendola
Presidente della Regione Puglia
Giunta Regionale - Presidenza
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari (BA)
15 aprile 2012
Egregio Signor Presidente,
come Ella certamente saprà, ogni anno si svolge a Chieuti (FG) la "Corsa dei
buoi", nel mese di aprile, in “onore” di San Giorgio Martire.
Nel corso di tale manifestazione i buoi, costretti a trainare pesanti carri, vengono pungolati con
lunghi bastoni da uomini a cavallo (come risulta dai filmati in nostro possesso e da molte immagini
fotografiche) e devono correre al galoppo per un lungo
tratto tra ali di folla sovraeccitata ed urlante. Non di rado cadono e inevitabilmente si
feriscono, oltre a subire un notevole shock psicologico.
La legge n. 189 del 20 luglio 2004 (v. TITOLO
IX-BIS c.p. “DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”), dice
testualmente:
- all’art. 544-bis (Uccisione di animali):
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi”;
- all’art. 544-ter (Maltrattamento
di animali): “Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
è punito con la reclusione da tre mesi a un anno
o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena
si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà
se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”;
- all’art. 544-quater (Spettacoli o
manifestazioni vietati): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie
o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi
a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è
aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero
se ne deriva la morte dell'animale”.
Essendo ovvio che tale corsa non è affatto necessaria, ed essendo
altresì evidente che i buoi (sebbene nella fattispecie quelli utilizzati siano
addestrati a tale scopo) non sono animali le cui caratteristiche etologiche
suggeriscano di adibirli a gare di velocità con traino di pesi (da cui è assai
probabile che ne derivi un danno alla loro salute), agli organizzatori ed
agli esecutori di tale manifestazione dovrebbero applicarsi le pene previste degli
artt. 544-bis e ter (reclusione o multa) della legge suddetta.
Inoltre, dato l’uso abitudinario in tale manifestazione di aste acuminate
per pungolare gli animali, è anche chiaramente applicabile l’art. 544-quater,
in quanto trattasi chiaramente di sevizie (prova ne siano le ferite
sanguinanti chiaramente visibili dai filmati e dalle foto).
Pertanto, ove dovesse ripetersi tale manifestazione nei termini sopra
descritti, La informiamo che provvederemo a richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine al fine di identificare i soggetti che si rendono colpevoli di tali
sevizie.
Considerando inoltre che tale manifestazione contravviene il disposto della
legge 189/2004 per quanto previsto dagli artt. 544-bis, ter, e quater, come
chiaramente ammesso dal G.I.P. il 26/1/2005 nella sentenza di
archiviazione della denuncia per maltrattamenti ex art. 727 del c.p. allora
vigente (v. Allegato), risulta evidente come essa non possa essere
nuovamente effettuata in quanto trattasi di un evento ove si seviziano e si
maltrattano gli animali senza alcuna necessità. Se ciò si dovesse ripetere
anche per l’anno in corso, si provvederà pertanto ai sensi della legge sopra
citata a sporgere circostanziate denunce in merito.
Tuttavia, l’art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale) della suddetta legge prevede al comma 1 quanto segue:
1. Dopo l'articolo 19-bis
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi
speciali in materia di animali). – Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano
ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
E’ in base a tale eventualità
che ci rivolgiamo a Lei, signor Presidente, affinché non autorizzi –
ove ne fosse fatta richiesta – tale manifestazione, appellandoci anche alle sue parole “Non possiamo obbedire quando l’obbedienza che ci viene
richiesta significa acquiescenza nei confronti della brutalità o della
disumanità di piccoli codici scritti con l’inchiostro dell’emergenzialismo e
del cattivo realismo della politica” apparse sul Manifesto del 30 giugno 2005, benché
rivolte ad altri eventi.
Tale manifestazione,
sebbene storica, non ci pare infatti abbia nulla di "culturale",
se non la ripetizione di un'usanza
crudele e contraria, oggi come oggi, alla morale pubblica,
almeno a quella di tutte le persone che
hanno un minimo di sensibilità verso gli esseri senzienti.
Un tale comportamento offende a nostro avviso anche la commemorazione religiosa alla quale la festa si riferisce, non costituendo certo il maltrattamento agli animali un' iniziativa coerente con lo spirito cristiano che si vorrebbe celebrare.
Infine, offre uno spettacolo deludente ed estremamente negativo delle tradizioni del nostro paese, contribuendo a degradarne l'immagine. Molti turisti, anche stranieri, sono infatti rimasti sconvolti da tale spettacolo.
Certi che Ella vorrà attivarsi per quanto sopra, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Correzzana (MI), 18 marzo 2006 (Lettera rispedita al nuovo indirizzo il 15
aprile 2012).
Movimento Antispecista –Massimo Terrile, via Principale 11, 20856 Correzzana (MB);
e-mail: comunicazioni@antispec.org.
Cofirmatari:
Associazioni
-UNA Cremona: Francarita
Catelani, Via Caduti Lys 7, Cremona; unacremona@virgilio.it;
-Movimento UNA (Uomo,
Natura, Animali): Ebe Dalle Fabbriche, via Provinciale 1/A, S.Piero
a Sieve (FI); segreteria@unaecoanimali.it;
-E.N.P.A. sezione
Venezia: Annalisa Zabonati; annalisa.zabonati@lycos.it;
-Gattile di Genova
Quarto; gattile.genova@iol.it;
-Animal Liberation:
Lorenza Cevoli, Rimini;
-Associazione Qua la
Zampa: Giordani Milena, Soragna;
-Associazione Zampatesa:
Gino Ulivi, Genova;
-Associazione Dogs’
Angels: Maria Antonietta Marghella , Roma
Privati
-Gruppo EccoNoi: Roma;
-Alessandra Regalzi,
Front (TO);
-Cristina Spagna,
Rivalta sul Mincio (MN);
-Gruppo “Diglio”:
Loredana e Annamaria
Diglio
Giuliano e Roberta
Diglio
Valentino, Cristiano e
Marco Valle
Livia Ruggiero
Roberto Mercuri
Ingrid Santilli
Mirella Reggiani
Graziella Ferraris
Valeria Cioni
Luca Belardi
Adriana Angelici
Valeria Giovanelli
-Francesca Scribano, Messina;
-Maria Clara Augugliaro, Messina;
-Giovanni Marco Scribano , Messina;
-Cristina Morelli, Genova;
-Antonella De Paola, Albisola Superiore (SV);
-Valentina Raffa, Modica (RG);
-Roberta Montanari, Roma;
-Michela Girotto, Pavia;
-Gruppo Luca Rossetto, Sant’Antonio di
Susa, Torino;
Luca Claudio e Isaura Rossetto Casel
Ida Carla e Francesco Greco
Anna e Angelo Giaccone
Bianca Rosa Girardi
Enrica Costa
Tiziana Rampini, Milano;
Roberto Pogliani, Milano;
Maria Carolina Baiardo, Vanzago (MI);
Aldo Rampini, Vanzago (MI);
Francesca Montanari, Roma;
Claudia Spagnolo, Cittadinanzattiva, Sez. Animali Castelli Romani
Donatella Soldati, Verruca Po (PV);
Guido Bottazzi, Verruca Po (PV);
Giuliana Merlini, Correzzana (MI);
Annamaria Manzoni, Cusano Milanino (MI);
Giuseppe Citro, Roma
Concetta Castigliego, Roma
Gino e Maurizio Leone, Roma
Giulia Desidera, Roma
Gianluca Albertini (VA)
Luciana Moscardini (VA)
___________________
Allegato
PROC.
N.
N. kH1‑M‑R. G.I.P
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCERA
0000
IL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
(art. 410
c.p.p.)
Il giudice dott. Carlo Chiriaco
Vista la
richiesta di archiviazione in data 21 settembre/12 ottobre 2004 nel procedimento
penale in epigrafe indicato, a , carico di persona da identificare
Esaminata
l’opposizione all'archiviazione avanzata, in data ‑11 ottobre 20042 da
FORTINGUERRA Francesco, in qualità di Delegato Responsabile della Sezione Provinciale
di Foggia del Comitato Europeo Difesa
Animali ( ONLUS) - Notiziario Animalista ‑ e della Lega. per l'abolizione della caccia (ONLUS)
all'esito
dell'udienza camerale ex art 410 C.P.P.; sciolta la riserva;
OSSERVA
L'opponente ha sollecitato la prosecuzione delle
indagini per l'accertamento di una situazione di fatto dalla quale emergerebbe
da parte di tutti i membri delle quattro contrade che partecipano alla
cosiddetta "corsa dei buoi" che si tiene in Chieuti, nella ricorrenza
di S. Giorgio, la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 727
c.p. in relazione. ai maltrattamenti subiti dagli animali impiegati in detta
manifestazione. A sostegno
dell'opposizione sono stati prodotti alcuni documenti filmati dai quali si evince chiaramente la sofferenza inferta agli
animali durante la corsa, in particolare attraverso l'uso di aste dotate di
pungoli.
Orbene, pur prescindendo da ogni questione riguardante
il profilo della sussistenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 93
c.p.p., con particolare riferimento
all'obbligo di parte dell'ente o
dell'associazione di fornire, a pena di inammissibilità le indicazioni relative oltre che alla
denominazione dell'ente o dell'associazione e alla sua sede, alle disposizioni che
riconoscono finalità di tutela degli interessi lesi ‑ nella
specie invero l'opponente ha omesso di
indicare il provvedimento amministrativo o la disposizione di legge in forza
dei quali è riconosciuta la natura di ente esponenziale degli interessi che si
assumono lesi dalla norma incriminatrice violata ‑ è di
tutta evidenza che quanto denunciato, anche attraverso l'esibizione di
documenti filmati e fotografici attestanti l'effettive condizioni di sofferenza degli animali impiegati
nella gara non pare possa essere sufficiente per individuare
in concreto in capo a singoli soggetti una qualsivoglia responsabilità
penale per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 727 c.p. salvo
a ritenere, come latamente prospettato nell'opposizione, un coinvolgimento di
tutti gli appartenenti alle contrade che nell'occasione della manifestazione
popolare religiosa si sfidano ogni anno nella cosiddetta corsa dei buoi. Né può imputarsi ai responsabili del
comitato organizzatore una responsabilità dirette per gli episodi di violenza e
di maltrattamenti che i singoli partecipanti infliggono agli animali durante la
gara.
Ritenuto, alla stregua di queste brevi ma assorbenti considerazioni, che gli elementi di fatto
acquisiti sono
assolutamente inidonei per sostenere l'accusa in giudizio;
P.Q.M.
visti gli
artt. 408 e ss. C.p.p. rigetta l'opposizione
dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
in sede.
26 gennaio 2005.
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