domenica 15 aprile 2012

LETTERA-APPELLO A NICHI VENDOLA PER LA SOPPRESSIONE DELLA CORSA CON I BUOI A CHIEUTI (FG) PER MALTRATTAMENTI


Raccomandata A.R.

Al  Sig. Nichi Vendola                                                                               
Presidente della Regione Puglia
Giunta Regionale - Presidenza
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari (BA)

 15 aprile 2012
 Egregio Signor Presidente,
 come Ella certamente saprà, ogni anno si svolge a Chieuti (FG) la "Corsa dei buoi",  nel mese di aprile, in “onore” di San Giorgio Martire.
Nel corso di tale manifestazione i buoi, costretti a trainare pesanti carri, vengono pungolati con lunghi bastoni da uomini a cavallo (come risulta dai filmati in nostro possesso e da molte immagini fotografiche) e devono correre al galoppo per un lungo tratto tra ali di folla sovraeccitata ed urlante. Non di rado cadono e inevitabilmente si feriscono, oltre a subire un notevole shock psicologico.
               La legge n. 189 del 20 luglio 2004 (v. TITOLO IX-BIS c.p. “DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”),  dice testualmente:
- all’art. 544-bis (Uccisione di animali): “Chiunque, per crudeltà o senza  necessità,  cagiona  la  morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”;
- all’art. 544-ter (Maltrattamento  di  animali):  “Chiunque,  per crudeltà  o  senza  necessità,  cagiona  una  lesione ad un animale ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La  pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”;
- all’art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): “Salvo che il  fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali  è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La  pena  è  aumentata  da  un terzo alla metà se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  in relazione all'esercizio di scommesse clandestine  o  al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.

               Essendo ovvio che tale corsa non è affatto necessaria, ed essendo altresì evidente che i buoi (sebbene nella fattispecie quelli utilizzati siano addestrati a tale scopo) non sono  animali le cui caratteristiche etologiche suggeriscano di adibirli a gare di velocità con traino di pesi (da cui è assai probabile che ne derivi un danno alla loro salute), agli organizzatori ed agli esecutori di tale manifestazione dovrebbero applicarsi le pene previste degli artt. 544-bis e ter (reclusione o multa) della legge suddetta.
               Inoltre, dato l’uso abitudinario in tale manifestazione di aste acuminate per pungolare gli animali, è anche chiaramente applicabile l’art. 544-quater, in quanto trattasi chiaramente di sevizie (prova ne siano le ferite sanguinanti chiaramente visibili dai filmati e dalle foto).  
               Pertanto, ove dovesse ripetersi tale manifestazione nei termini sopra descritti, La informiamo che provvederemo a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine al fine di identificare i soggetti che si rendono colpevoli di tali sevizie.
                                  
               Considerando inoltre che tale manifestazione contravviene il disposto della legge 189/2004 per quanto previsto dagli artt. 544-bis, ter, e quater, come chiaramente ammesso dal G.I.P. il 26/1/2005 nella sentenza di archiviazione della denuncia per maltrattamenti ex art. 727 del c.p. allora vigente (v. Allegato), risulta evidente come essa non possa essere nuovamente effettuata in quanto trattasi di un evento ove si seviziano e si maltrattano gli animali senza alcuna necessità. Se ciò si dovesse ripetere anche per l’anno in corso, si provvederà pertanto ai sensi della legge sopra citata a sporgere circostanziate denunce in merito.
                                                                                                                         
               Tuttavia, l’art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) della suddetta legge prevede al comma 1 quanto segue:

1.  Dopo  l'articolo  19-bis  delle  disposizioni  di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art.  19-ter.  -  (Leggi  speciali  in  materia  di  animali).  – Le disposizioni  del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di  pesca,  di  allevamento,  di  trasporto,  di  macellazione  degli animali,  di  sperimentazione  scientifica sugli stessi, di attività circense,  di  giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del  codice  penale  non  si  applicano  altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

               E’ in base a tale eventualità che ci rivolgiamo a Lei, signor Presidente, affinché non autorizzi – ove  ne fosse fatta richiesta – tale manifestazione, appellandoci anche alle sue parole “Non possiamo obbedire quando l’obbedienza che ci viene richiesta significa acquiescenza nei confronti della brutalità o della disumanità di piccoli codici scritti con l’inchiostro dell’emergenzialismo e del cattivo realismo della politica” apparse sul Manifesto del 30 giugno 2005, benché rivolte ad altri eventi.

               Tale manifestazione, sebbene storica, non ci pare infatti abbia nulla di "culturale", se non la ripetizione di un'usanza crudele e contraria, oggi come oggi, alla  morale pubblica, almeno a quella di tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità verso gli esseri senzienti.
         
             Un tale comportamento offende a nostro avviso anche la commemorazione religiosa alla quale la festa si riferisce, non costituendo certo il maltrattamento agli animali un' iniziativa coerente con lo spirito cristiano che si vorrebbe celebrare.

  Infine, offre uno spettacolo deludente ed estremamente negativo delle tradizioni del nostro paese, contribuendo a degradarne l'immagine. Molti turisti, anche stranieri, sono infatti rimasti sconvolti da tale spettacolo.

            Certi che Ella vorrà attivarsi per quanto sopra, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Correzzana (MI), 18 marzo 2006 (Lettera rispedita al nuovo indirizzo il 15 aprile 2012).

Movimento AntispecistaMassimo Terrile, via Principale 11, 20856 Correzzana (MB);

 Cofirmatari:

Associazioni
-UNA Cremona: Francarita Catelani, Via Caduti Lys 7, Cremona; unacremona@virgilio.it;
-Movimento UNA (Uomo, Natura, Animali): Ebe Dalle Fabbriche, via Provinciale 1/A, S.Piero
  a Sieve (FI); segreteria@unaecoanimali.it;
-E.N.P.A. sezione Venezia: Annalisa Zabonati; annalisa.zabonati@lycos.it;
-Gattile di Genova Quarto; gattile.genova@iol.it;
-Animal Liberation: Lorenza Cevoli, Rimini;
-Associazione Qua la Zampa: Giordani Milena, Soragna;
-Associazione Zampatesa: Gino Ulivi, Genova;
-Associazione Dogs’ Angels: Maria Antonietta Marghella , Roma

Privati
-Gruppo EccoNoi: Roma;
-Alessandra Regalzi, Front (TO);
-Cristina Spagna, Rivalta sul Mincio (MN);
-Gruppo “Diglio”:
Loredana e Annamaria Diglio
Giuliano e Roberta Diglio
Valentino, Cristiano e Marco Valle
Livia Ruggiero
Roberto Mercuri
Ingrid Santilli
Mirella Reggiani
Graziella Ferraris
Valeria Cioni
Luca Belardi
Adriana Angelici
Valeria Giovanelli
-Francesca Scribano, Messina;
-Maria Clara Augugliaro, Messina;
-Giovanni Marco Scribano , Messina;
-Cristina Morelli, Genova;
-Antonella De Paola, Albisola Superiore (SV);
-Valentina Raffa, Modica (RG);
-Roberta Montanari, Roma;
-Michela Girotto, Pavia;
-Gruppo Luca Rossetto, Sant’Antonio di Susa, Torino;
Luca Claudio e Isaura Rossetto Casel
Ida Carla e Francesco Greco
Anna e Angelo Giaccone
Bianca Rosa Girardi
Enrica Costa
Tiziana Rampini, Milano;
Roberto Pogliani, Milano;
Maria Carolina Baiardo, Vanzago (MI);
Aldo Rampini, Vanzago (MI);
Francesca Montanari, Roma;
Claudia Spagnolo, Cittadinanzattiva, Sez. Animali Castelli Romani
Donatella Soldati, Verruca Po (PV);
Guido Bottazzi, Verruca Po (PV);
Giuliana Merlini, Correzzana (MI);
Annamaria Manzoni, Cusano Milanino (MI);
Giuseppe Citro, Roma
Concetta Castigliego, Roma
Gino e Maurizio Leone, Roma
Giulia Desidera, Roma
Gianluca Albertini (VA)
Luciana Moscardini (VA)
                                                         ___________________
                                                                                                                                             Allegato
 PROC. N.
N. kH1‑M‑R. G.I.P
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCERA
0000
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(art. 410 c.p.p.)
Il  giudice dott. Carlo Chiriaco
Vista la richiesta di archiviazione in data 21 settembre/12 ottobre 2004 nel procedimento penale in epigrafe indicato, a , carico di persona da identificare
Esaminata l’opposizione all'archiviazione avanzata, in data ‑11 ottobre 20042 da FORTINGUERRA Francesco, in qualità di Delegato Responsabile della Sezione Provinciale di Foggia del Comitato Europeo Difesa Animali ( ONLUS) - Notiziario Animalista ‑ e della Lega. per l'abolizione della caccia (ONLUS)
 all'esito dell'udienza camerale ex art 410 C.P.P.; sciolta la riserva;
OSSERVA
L'opponente ha sollecitato la prosecuzione delle indagini per l'accertamento di una situazione di fatto dalla quale emergerebbe da parte di tutti i membri delle quattro contrade che partecipano alla cosiddetta "corsa dei buoi" che si tiene in Chieuti, nella ricorrenza di S. Giorgio, la responsabilità  penale per il reato di cui all'art. 727 c.p. in relazione. ai maltrattamenti subiti dagli animali impiegati in detta manifestazione. A sostegno dell'opposizione sono stati prodotti alcuni documenti filmati dai quali si  evince chiaramente la sofferenza inferta agli animali durante la corsa, in particolare attraverso l'uso di aste dotate di pungoli.
Orbene, pur prescindendo da ogni questione riguardante il profilo della sussistenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 93 c.p.p., con particolare riferimento all'obbligo di parte dell'ente o dell'associazione di fornire, a pena di inammissibilità le indicazioni relative oltre che alla denominazione dell'ente o dell'associazione e alla sua sede, alle disposizioni che riconoscono finalità di tutela degli interessi lesi ‑ nella specie invero l'opponente ha omesso di indicare il provvedimento amministrativo o la disposizione di legge in forza dei quali è riconosciuta la natura di ente esponenziale degli interessi che si assumono lesi dalla norma incriminatrice violataè di tutta evidenza che quanto denunciato, anche attraverso l'esibizione di documenti filmati e fotografici attestanti l'effettive condizioni di sofferenza degli animali impiegati nella gara non pare possa essere sufficiente per individuare in  concreto in capo a singoli soggetti una qualsivoglia responsabilità penale per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 727 c.p. salvo a ritenere, come latamente prospettato nell'opposizione, un coinvolgimento di tutti gli appartenenti alle contrade che nell'occasione della manifestazione popolare religiosa si sfidano ogni anno nella cosiddetta corsa dei buoi. Né può imputarsi ai responsabili del comitato organizzatore una responsabilità dirette per gli episodi di violenza e di maltrattamenti che i singoli partecipanti infliggono agli animali durante la gara.
Ritenuto, alla stregua di queste brevi ma assorbenti considerazioni, che gli elementi di fatto acquisiti sono assolutamente inidonei per sostenere l'accusa in giudizio;
P.Q.M.
visti gli artt. 408 e ss. C.p.p. rigetta l'opposizione
dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
26 gennaio 2005.

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