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Nota sull'introduzione del principio del
pareggio di bilancio in Costituzione
Il Senato oggi ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» che modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione
CGIL | Pubblicato martedì 17 aprile
2012 alle 18.32
La Camera
dei Deputati
ROMA - Il Senato
oggi ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale
(allegato) «Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» che modifica gli
articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. La proposta è stata approvata, in quarta
lettura, con la maggioranza dei 2/3, escludendo, quindi, la possibilità di
richiedere un referendum popolare confermativo.
L'approvazione
di queste modifiche costituzionali è stata caratterizzata dall'assenza,
pressoché totale, di dibattito politico. Il testo unificato, elaborato
dalla I e dalla V commissione della Camera dei Deputati, è stato approvato in
prima lettura il 30 novembre 2011, trasmesso al Senato, che lo ha approvato,
senza apporre alcuna modifica, il 15 dicembre, è tornato in votazione a
Montecitorio per la terza lettura effettuata, anch'essa senza alcuna
variazione, il 6 marzo 2012.
Il disegno di legge modifica: - l'art.
81, stabilendo che lo Stato assicura
l'equilibrio di bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico; che il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta, al
verificarsi di eventi eccezionali; che il contenuto della legge di bilancio con le norme
fondamentali ed i criteri necessari per assicurare l'equilibrio, vengono stabiliti con legge da approvarsi a
maggioranza assoluta delle Camere.
L'art. 97, premettendo al primo comma che le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico.
L'art. 117, inserendo al secondo comma «l'armonizzazione
dei bilanci» tra le materie di legislazione statale esclusiva (non
più, dunque, materia di legislazione concorrente).
L'art. 119 introducendo anche per Regioni,
Comuni e Province il principio del rispetto dell'equilibrio dei relativi
bilanci e la previsione, nel caso ricorrano all'indebitamento, della contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
L'ultimo articolo della legge (l'art. 5) definisce i
contenuti della legge prevista dall'ultimo comma del nuovo articolo 81 della
Costituzione che dovrà individuare i
criteri volti a stabilire un equilibrio di bilancio e la sostenibilità del
debito, stabilire
quando sussistono le condizioni (recessione economica, crisi finanziaria, calamità naturali)
che consentono
il ricorso all'indebitamento e come
lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli
eventi eccezionali individuati, «concorre ad
assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e
sociali».
Infine, si prevede l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge
costituzionale dall'esercizio finanziario 2014.
La modifica
costituzionale, come già evidenziato nelle note precedenti, nelle
intenzioni dei proponenti vuole rispondere alla necessità di rassicurare
istituzioni comunitarie e mercati finanziari sulle reali intenzioni del paese di risanare il
debito pubblico e di impegnarsi, in futuro, a garantire l'equilibrio di
bilancio, rispettando gli accordi europei. Una necessità, questa, rafforzata dalla recente
stipula del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance,
che impegna (qualora entrasse in
vigore), i 25 paesi Ue firmatari
(Gran Bretagna e Repubblica Ceca non l'hanno sottoscritto) ad inserire negli ordinamenti giuridici
nazionali (ma non necessariamente a livello costituzionale) la regola
dell'equilibrio di bilancio.
Con questa
modifica costituzionale si è posto un vincolo rafforzando un
principio, quello del tendenziale equilibrio tra entrate e spese, già presente nell'articolo 81
della Costituzione che, al quarto comma, prevedeva che «Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
La modifica costituzionale, dunque, appare discutibile. L'aver esplicitato un principio già
presente, inseguendo una necessità di
credibilità dettata dalla contingente situazione economico-finanziaria, mal si concilia con i principi e le modalità con cui si dovrebbe
modificare la Carta costituzionale.
Da un punto di vista politico ed economico fa un passo avanti decisivo, quindi, la costruzione di quella «Europa tedesca» voluta dal nuovo patto
fiscale, promosso dalla
cancelliera Merkel, sulla base di una
errata analisi della crisi europea, tutta concentrata sull’ipotesi che essa sia
dovuta alla esplosione della spesa pubblica e sociale mentre l'aumento del debito sovrano è stato determinato
dal salvataggio da parte degli Stati del sistema indebitato della finanza
privata, come si ostinano a sottolineare molti economisti.
Si
introducono regole sulla finanza pubblica e sulla formazione del bilancio tenendo conto delle diverse fasi –
avverse o favorevoli – del ciclo economico.
Si prevede
una deroga alla regola generale del pareggio, stabilendo che
possa consentirsi il ricorso all’indebitamento solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali,
che possono consistere in gravi recessioni economiche; crisi finanziarie e gravi
calamità naturali. Per circoscrivere e
rendere effettivamente straordinario il ricorso a tale deroga, si dispone che
il ricorso all’indebitamento connesso ad eventi eccezionali sia autorizzato con
deliberazioni conformi delle due Camere sulla base
di una procedura aggravata, che
prevede un voto a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti.
La procedura aggravata restringe
la portata stessa della deroga, rendendola
residuale e improbabile, almeno fino
al conclamarsi di una situazione di gravità paragonabile ad una vera e
conclamata depressione.
Si preclude così la possibilità di un intervento nel
ciclo economico attraverso la spesa pubblica che ha rappresentato e tutt'ora può rappresentare
una necessità per rafforzare le dinamiche di sviluppo, tenendo soprattutto
conto che l’Italia, in quanto membro dell’Eurozona, non ha più alcuna
possibilità di intervento sulla politica monetaria, quindi sul tasso di
interesse e sul controllo della base monetaria.
La modifica va poi letta nel contesto europeo del «fiscal compact», che obbligherà il nostro paese al rientro dal debito fino a
raggiungere la ratio del 60% sul Pil e l’impossibilità di produrre deficit oltre lo
0,5%. Ciò che lo stesso
premier britannico David Cameron, pur sostenitore dell’austerity, ha definito «proibire Keynes per legge».
E', infine, un colpo durissimo alla possibilità di perseguire
l’obiettivo, attraverso politiche macroeconomiche della piena occupazione.
Una proposta simile è stata rigettata dalla stessa
Amministrazione USA ed è stata oggetto di feroce critica da parte di economisti di prestigio (i premi
Nobel Kenneth Arrow, Peter Diamond, Eric Maskin, Robert Solow), che hanno scritto un «Appello contro il pareggio di bilancio» nel quale si affermava:
«Una
modifica [costituzionale] che introduce il pareggio di bilancio avrebbe effetti
perversi di fronte alla recessione. In una recessione economica le entrate
fiscali cadono mentre alcune uscite, come ad esempio l’indennità di
disoccupazione, aumentano … Mantenere
il bilancio in pareggio ogni anno aggraverebbe le
recessioni. […]
Induce inoltre a manovre contabili dubbie (come la vendita di terreni pubblici e altre
attività, contando i proventi come entrate a riduzione del disavanzo), e altri trucchi di bilancio. Le controversie
sul significato di pareggio di bilancio probabilmente finirebbero nei
tribunali, con una politica economica che finirebbe sotto il controllo della
magistratura. […]
Anche
durante le espansioni, un vincolo di spesa potrebbe
danneggiare la crescita economica, perché l’aumento dei rendimenti derivanti da investimenti,
anche quelli interamente pagati con entrate aggiuntive, sarebbe considerati incostituzionali, se
non compensati da altre riduzioni di spesa.»
Una ulteriore dimostrazione, quella della approvazione
della modifica Costituzionale, come è dimostrato anche dalla modesta e
raffazzonata discussione tra le Forze politiche, della insufficiente
capacità di analizzare le cause reali della crisi e del portato ideologico
delle politiche europee determinate, come dice P. Krugman, dal «trionfo delle idee sbagliate».
Allegati:
Pareggio di bilancio
Pareggio di bilancio
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