Da: www.greenreport.it
Il Tribunale ha respinto in radice la tesi difensiva
prospettata dalla difesa degli imputati
[ 3 agosto
2012 ]
Stamane è stato comunicato a LAV -
Lega Anti Vivisezione e Legambiente, le due associazioni che hanno denunciato la società
Green Hill di Montichiari, custodi giudiziari dei cani ivi detenuti, lo scioglimento della riserva del Tribunale
del Riesame, in
composizione collegiale, presieduto dalla Dott.ssa Di Martino, in esito all'udienza del 1° agosto scorso.
Il Collegio ha
disposto il mantenimento dell'efficacia del sequestro probatorio per tutti i
cani beagle presenti nello stabilimento ed ha,
invece, disposto il dissequestro esclusivamente in riferimento al compendio
immobiliare di proprietà della struttura e del mangime ivi raccolto. Quest'ultimo aspetto non significa nulla ai
fini degli accertamenti in atto confermando di fatto che le prove per questo aspetto sono già
state raccolte.
Il provvedimento in esame, ottimamente motivato in
punto di fatto e di diritto, oltre ad avere confermato la sussistenza delle
esigenze probatorie rappresentate dalla Procura ha,
inoltre, evidenziato la positiva sussistenza del fumus del reato di
maltrattamento di animali di cui all'articolo 544 ter del Codice penale,
non solo in
relazione ai decessi e alle soppressioni indebite rinvenute e documentate
dalla Polizia Giudiziaria intervenuta
(ovvero il NIRDA, operativo al Corpo Forestale dello Stato), ma anche e soprattutto alle modalità di detenzione degli
stessi all'interno dello stabilimento, di fatto etologicamente incompatibili
con le corrette modalità di allevamento e detenzione di cani di razza beagle
all'interno della struttura.
Ragiona
il Collegio nella sua Ordinanza che,
anche se gli animali sono allevati per la
sperimentazione animale, ciò non esclude di rispettare la loro etologia
e devono quindi essere evitate lesioni
sia fisiche che psicofisiche penalmente rilevanti.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto
in radice la tesi difensiva prospettata dalla difesa degli imputati, volta a escludere per tabulas la
sussistenza del reato di maltrattamento in ipotesi di allevamento e detenzione di animali destinati alla
sperimentazione, in relazione alla disposizione
di cui all'art. 19 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura
penale, poiché l'ipotesi normativa esaminata sarebbe applicabile solo ed esclusivamente nel caso in cui le
attività menzionate nell'art. 19 ter venissero svolte nell'ambito di
operatività delle disposizioni legislative che la disciplinano:
pertanto ogni
comportamento che esula tale ambito (ad esempio il mancato
sgambamento dei cani o la detenzione priva di stimoli sensoriali ed ambientali,
ovvero in
gabbie troppo piccole) è suscettibile di essere penalmente valutato.
Valutazione in diritto, questa, che riporta
espressamente la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, come la
nota sentenza 11606/2012 della Cassazione Penale che chiarisce la piena applicabilità del delitto
di maltrattamento a tutti i settori di impiego
di animali, ivi
compresa appunto la sperimentazione animale.
Giova sottolineare che il Collegio ha
completamente accolto, in punto di diritto ovvero in riferimento
alla positiva sussistenza del reato di maltrattamento di cui all'art. 544 ter
del Codice penale, le tesi difensive di Legambiente
e LAV - Lega Anti Vivisezione, chiaramente esplicate negli esposti depositati innanzi la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia, fatte
in seguito proprie dal P.M. procedente Dott. Cassiani, che ha disposto il sequestro preventivo,
esposti più volte citati nell'ordinanza del Riesame a supporto del rigetto
dell'istanza di Green Hill.
In ordine alle esigenze probatorie, il Collegio ha pienamente accolto le tesi di LAV - Lega Anti Vivisezione e
Legambiente, volte a evidenziare la
necessità medico-veterinaria di espletare gli accertamenti sugli animali usciti
da Green Hill.
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