Repetita iuvant
(le cose ripetute aiutano,
le cose ripetute giovano)
Alle associazioni
21 novembre 2015
Oggetto: Fuochi
artificiali e mortaretti.
Come è noto, in particolare nel periodo di
fine anno, è consuetudine nel nostro Paese sparare fuochi artificiali e
mortaretti, con grave rischio per gli esseri umani e non umani, nonostante il
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ne limiti l’utilizzo
nei centri abitati e località limitrofe, e vieti in assoluto l’uso dei
mortaretti. I danni che tali fuochi e scoppi provocano, in particolare ai non umani, sono noti,
e molti di questi muoiono per lo spavento, impazziscono,
o rischiano la vita per sfuggire al rumore, se possono.
Molti Comuni hanno già esteso tali limitazioni a tutto il loro territorio,
ma altri tentennano. Parallelamente ad altre iniziative, come quelle sui circhi
e sulle manifestazioni speciste, parrebbe pertanto opportuna un’azione
coordinata e continuativa da parte di cittadini e associazioni al fine di
sensibilizzare i responsabili delle amministrazioni locali per vietare o
limitare tale usanza.
A tale scopo è stata predisposta una ‘lettera tipo’
(v. oltre) che stiamo diffondendo tramite la nostra delegata dr.ssa Paola Re,
artefice dell’iniziativa, e che potrete personalizzare ed inviare al Vostro
Comune, o ad altri, sia come associazione,
sia individualmente. Vi saremo grati
se vorrete diffonderla.
Sperando di aver interpretato il desiderio
di molti, Vi ringraziamo per l’attenzione, ricordando che ‘gutta cavat
lapidem’, per cui a
forza di insistere qualcosa si riesce sempre ad ottenere. Certe usanze non
possono più considerarsi accettabili dalla maggior parte della popolazione in
considerazione anche dei rischi e dei maltrattamenti verso gli esseri senzienti
non umani che inevitabilmente comportano.
Cordiali saluti
Massimo Terrile
Allegato (Lettera tipo)
Gentile Sindaco di ………….,
è noto come in occasione del periodo
di fine anno, o di altre feste popolari, si faccia uso di fuochi artificiali e
mortaretti da parte di privati, contravvenendo spesso alle normative nazionali
(1). Con ciò si cerca
forse di trasmettere una cultura che ritiene positivo
perpetuare vecchie tradizioni (che mascherano spesso l’interesse economico ad esse connesso). Dal latino tradere deriva
il concetto di passaggio, interpretabile però sia in senso di
‘tramandare’ qualcosa di preesistente, sia di ‘passare’ da un sistema a un
altro. Nel
caso, affinché una tradizione possa essere ritenuta parte del
bagaglio culturale che vale la pena di tramandare, e
non sia solo una pedissequa ripetizione del passato, occorrerebbe che essa fosse ancora accettabile
dal punto di vista morale.
Sebbene gli usi e i costumi possano essere fonti del diritto, occorre che le istituzioni, ove
possibile, scelgano che cosa mantenere delle tradizioni che investono la sfera
pubblica, e che cosa abbandonare o trasformare,
analizzandone i contenuti.
La
morale, il diritto, l’empatia per le sofferenze altrui hanno posto fine da tempo a spettacoli pubblici violenti
o offensivi nei confronti di esseri umani e non umani. Nessuna manifestazione può oggi prescindere
dal rispetto dei diritti e della dignità degli esseri umani, così
come dei non umani, definiti ‘esseri senzienti’ nell’articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.). Né potrebbe essere considerata culturale o
tantomeno legale qualora comportasse anche indirettamente
maltrattamenti, lesioni, o uccisioni.
I fuochi d’artificio e i mortaretti
liberamente utilizzati da privati sono
pericolosi per
l’incolumità pubblica sia per
il disturbo che arrecano alla quiete pubblica,
sia per
il rischio di danni a cose, esseri umani
e non umani. In
particolare, per questi ultimi, è evidente che l’eccessivo rumore li spaventa e
li ferisce, provocando reazioni imprevedibili e mettendo a rischio la loro
incolumità e quella delle persone. L’eventuale danno fisico o psichico subito
da entrambi non può non essere ritenuto, da una magistratura attenta
all’applicazione delle leggi, un reato punibile in base alle normative
attuali. Nella fattispecie, per gli animali gli eventuali danni loro arrecati, anche involontariamente,
possono integrare il reato di maltrattamento
previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte)
‘cagionate’ (v. art. 544 bis) senza
necessità o per crudeltà. Se non intenzionalmente, certo per colpa grave, tenuto
conto di quanto previsto dalle normative.
Molti Comuni hanno già da tempo vietato tale usanza, estendendo a tutto il loro
territorio le limitazioni previste dal T.U.L.P.S. del 2003 nelle more di un
aggiornamento di tale normativa in relazione alla legge suddetta. E’ quindi compito degli amministratori
locali provvedere a regolamentare strettamente tale materia con le dovute forme
di garanzia per il rispetto dei diritti degli esseri umani e non umani.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
……………………………….
(1) Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (18/6/1931, n.773, aggiornato al 31/3/2003).
57. (art. 56 T.U. 1926). - Senza licenza della
autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi,
accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere
farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle
sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili
apparecchi.
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