Ambiente
in genere - Dottrina
LO
SVILUPPO DELLA DOTTRINA IN AMBITO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO RISPETTO AL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
di Carmine Palmiero
Sommario
· LO SVILUPPO DELLA DOTTRINA IN AMBITO INTERNAZIONALE
COMUNITARIO RISPETTO AL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
·
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
·
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEI TRATTATI EUROPEI
·
LE MISURE RISULTANTI DAL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
·
ORIENTAMENTI PER IL RICORSO AL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE
·
BIBLIOGRAFIA
·
SITOGRAFIA
I. LO
SVILUPPO DELLA DOTTRINA IN AMBITO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO RISPETTO AL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
I.a
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
L'ambiente
Pur avendo trovato un'applicazione più vasta, il principio di precauzione è stato sviluppato prima di tutto nel contesto della politica dell'ambiente. Nella dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord (1987), si precisa: "una strategia di precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più pericolose. Tale strategia può richiedere l'adozione di misure di controllo delle emissioni di tali sostanze prima che sia stabilito formalmente un legame di causa a effetto sul piano scientifico".
Pur avendo trovato un'applicazione più vasta, il principio di precauzione è stato sviluppato prima di tutto nel contesto della politica dell'ambiente. Nella dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord (1987), si precisa: "una strategia di precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più pericolose. Tale strategia può richiedere l'adozione di misure di controllo delle emissioni di tali sostanze prima che sia stabilito formalmente un legame di causa a effetto sul piano scientifico".
Durante la terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare
del Nord (1990) è stata formulata
una nuova dichiarazione ministeriale che precisa la dichiarazione
precedente: "I
governi firmatari devono applicare il
principio di precauzione, vale a dire adottare misure volte ad evitare gli
impatti potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti, tossiche e
suscettibili di accumulazione biologica, anche
quando non vi sono prove scientifiche dell'esistenza di un nesso causale tra le
emissioni e gli effetti".
Il principio
di precauzione è stato esplicitamente
riconosciuto nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo
Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro nel 1992, e
figura nella Dichiarazione di Rio.
Da allora sono stati approvati vari testi riguardanti l'ambiente, e in particolare i cambiamenti climatici a livello planetario, le
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e la preservazione
della biodiversità.
Il principio di precauzione è indicato come principio 15 della Dichiarazione di Rio, tra i diritti e gli obblighi di natura generale delle
istanze nazionali:
"Per
proteggere l'ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di
precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi o
irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve
costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci volte a
prevenire il degrado ambientale".
Il principio 15 è ripreso in termini analoghi:
1. Nel preambolo della Convenzione sulla diversità biologica (1992):
(...) Da notare inoltre che quando esiste una minaccia di riduzione sensibile o di perdita della diversità biologica, la mancanza di certezze scientifiche assolute non
dev'essere invocata per rimandare misure che consentirebbero di evitare il pericolo
o di attenuarne gli effetti (...)
2. All'articolo 3 (Principi) della Convenzione sui cambiamenti climatici (1992):
(...) Le parti devono
adottare misure precauzionali per prevedere, prevenire o attenuare le cause
dei cambiamenti climatici e limitarne gli effetti nocivi. Quando si è di fronte a un rischio di
perturbazioni gravi o irreversibili, la
mancanza di certezze scientifiche assolute non deve costituire un pretesto per
rimandare l'adozione di tali misure, tenendo conto che le politiche e
le misure rese necessarie dai cambiamenti climatici richiedono un buon rapporto
costo-efficacia, in modo tale da garantire vantaggi globali al costo più basso possibile." Per raggiungere tale
obiettivo, è opportuno che tali politiche e misure tengano conto della diversità dei
contesti socio-economici, siano
globali, comprendano tutte le fonti e tutte le riserve di gas a effetto serra, comprendano misure di adeguamento e si applichino a tutti i settori economici. Le iniziative volte a
contrastare tali cambiamenti climatici potranno essere oggetto di un'azione concertata delle
parti interessate.
3. Nella Convenzione
di Parigi per la protezione dell'ambiente marino per l'Atlantico Nord-Orientale
(settembre 1992) il principio
di precauzione viene qualificato nei seguenti termini: "principio secondo il quale le misure di precauzione devono essere
adottate quando vi sono ragionevoli motivi di temere che sostanze o
energia introdotte direttamente o indirettamente nell'ambiente possano
comportare rischi per la salute umana, nuocere alle risorse biologiche o agli
ecosistemi, danneggiare le condizioni di vita ovvero ostacolare altre
utilizzazioni dell'ambiente, anche se non vi sono prove concludenti di un rapporto di causa-effetto." Abbiamo
dunque delineato solo alcune delle più importanti convenzioni internazionali
dove il principio è citato o posto in evidenza.
I.b IL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEI TRATTATI EUROPEI
Il principio di precauzione non è definito dal Trattato sull’Unione Europea che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua
portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione
scientifica obiettiva indica che vi sono
ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti
nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle
piante possano essere incompatibili con l'elevato
livello di protezione prescelto dalla Comunità.
In assenza di una definizione del principio di
precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli
orientamenti chiari ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio. La
comunicazione della Commissione costituisce una risposta a questa domanda. La fissazione di orientamenti comuni riguardanti
l'applicazione del principio di precauzione avrà anche ripercussioni positive a
livello internazionale.
Il
principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il
suo concetto figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie
e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC).
Una
definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare ricorso al
principio di precauzione per garantire un livello idoneo di protezione
ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già iniziate negli
ambienti internazionali.
Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di
precauzione e le misure
risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per
l'applicazione del principio.
La
fissazione di orientamenti comuni riguardanti l'applicazione del principio di
precauzione avrà anche ripercussioni positive a
livello internazionale.
Il
principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il
suo concetto figura in special modo nell'Accordo
sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso
nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità
intende fare ricorso al principio di precauzione per
garantire un livello idoneo di protezione ambientale e della salute può
contribuire alle discussioni già iniziate negli ambienti internazionali.
Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso
al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per
l'applicazione del principio. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un
fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una
valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente
certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che
comprende, oltre la
valutazione del rischio, la
gestione e la
comunicazione del rischio) e più
particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il principio di
precauzione può essere invocato solo
nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il
ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando
riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente
negativi, la
valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
I.c LE MISURE RISULTANTI DAL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso
al principio di precauzione, esse
possono prendere la forma di una decisione di agire o di non agire.
La risposta scelta dipende da una
decisione politica, che è funzione del livello di rischio considerato
come "accettabile" dalla società che deve sostenere detto rischio.
Quando
agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra essere la
risposta appropriata a un rischio in virtù dell'applicazione del principio
di precauzione, bisogna
ancora determinare la forma che deve prendere questa azione. Oltre
all'adozione di atti
giuridici suscettibili di controllo giuridico tutta una serie di azioni, è a disposizione
dei responsabili (finanziamento di un programma di ricerca, informazione
del pubblico quanto agli effetti negativi di un processo, ecc.).
In nessun
caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.
I .d) ORIENTAMENTI PER IL RICORSO AL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE
Tre
principi specifici
dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:
·
l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la
più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni
istante il grado d'incertezza scientifica;
·
qualsiasi
decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle
conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
·
non
appena i risultati
dalla valutazione
scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la
possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore
trasparenza possibile.
Bibliografia
Leanza- Caracciolo, Il diritto int.: diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui, 2008, Giappicchelli.
Leanza- Caracciolo, Il diritto int.: diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui, 2008, Giappicchelli.
Mariachiara
Alberton, La
quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale
e dell'Unione europea,2011,
Giuffrè.
Cordini
Giovanni - Fois Paolo - Marchisio Sergio, Diritto ambientale. Profili
internazionali europei e comparati, 2008, Giappichelli.
Mariachiara
Alberton, La
quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto
internazionale e dell’Unione Europea, 2008, Giuffrè.
Sitografia
http://europa.eu/index/
http://europa.eu/index/
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